CAMBIO DI RESIDENZA ED INDIRIZZO

Modulistica
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Iscrizione Anagrafica cittadini italiani

La necessità di iscrizione anagrafica deriva dall'obbligo di dichiarare la propria residenza per chi porta la dimora abituale in un Comune italiano.

La richiesta di iscrizione è inoltre importante per la persona straniera, dopo la concessione del permesso di soggiorno, perché serve per provare l'effettiva e regolare presenza in Italia e la sua durata per richiedere la cittadinanza o comunque qualsiasi beneficio legato alla residenza

CHI PUÒ RICHIEDERE L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA

Tutti i cittadini italiani e stranieri
COME RICHIEDERE L'ISCRIZIONE

La persona interessata deve presentarsi entro 20 gg. da che ha stabilito la propria dimora nel Comune, all'Ufficio anagrafe del Comune dove intende stabilirsi e compilare:
• la domanda su apposito modulo prestampato dove deve indicare le proprie generalità, il luogo di provenienza (Comune italiano o estero), l'indirizzo di dimora abituale nel Comune;
• un altro modulo dove bisogna dichiarare la titolarità, (se si possiede), della patente di guida italiana o di un libretto di circolazione (sempre se si possiede) e ciò per consentire l'aggiornamento degli indirizzi su tali documenti.

Bisogna inoltre allegare i seguenti documenti:
• passaporto o documento equivalente in corso di validità;
• codice fiscale della persona interessata ed eventualmente di ogni membro della famiglia che si vuole iscrivere;

cittadini extracomunitari
• permessi di soggiorno o ricevuta di presentazione richiesta di permesso di soggiorno unitamente al nulla osta dell'ufficio immigrazione
• il rifugiato politico deve allegare la dichiarazione dello status di rifugiato.
• allegare la certificazione delle autorità dello Stato di provenienza che attestino l'appartenenza alla famiglia e lo stato civile(es. certificati di stato di famiglia , di nascita completo di paternità e maternità e/o di stato civile ecc.). debitamente tradotto e legalizzato dall'autorità italiana del paese di provenienza

ISCRIZIONE FIGLI MINORI NATI IN ITALIA

A seguito di parere espresso dal Consiglio di Stato, con circolare n. 04007115/115/15100/325 del 12 luglio 2004, il Ministero dell’Interno ha chiarito che per l’iscrizione in anagrafe di figli minori nati in Italia non sia necessario il preventivo inserimento del minore sul permesso di soggiorno del genitore.
L’Ufficiale di stato civile pertanto potrà iscrivere il minore direttamente alla nascita (art. 7 D.P.R. n. 223 del 1989).

PROCEDURA

Una volta accettata la richiesta, l'Ufficio comunale trasmette la richiesta alla locale Polizia municipale, che procederà all'accertamento dell'effettiva dimora abituale di chi ha fatto richiesta con visite personali all'indirizzo dichiarato.
Verificata l'effettiva residenza, viene concessa l'iscrizione anagrafica, in genere in un periodo che varia dai 20 ai 60 gg.
La residenza comunque decorre dalla data della richiesta.
Ottenuta la residenza l'interessato potrà richiedere gli altri documenti di competenza dell'Ufficio Anagrafe (stato di famiglia, carta d'identità ecc.).

RIFIUTO DI ISCRIZIONE

L'iscrizione anagrafica può essere rifiutata se:
• mancano i requisiti per la richiesta
• in base all'esito negativo degli accertamenti della Polizia Municipale.

Il rifiuto deve essere comunicato con provvedimento dell'Ufficiale dell'Anagrafe che può essere impugnato entro 30 gg. tramite ricorso al Prefetto

CAMBIO DI RESIDENZA

Entro 60 gg. dal rinnovo del permesso di soggiorno lo straniero deve rinnovare la dichiarazione di dimora abituale all'Ufficio anagrafico del Comune di residenza, esibendo il permesso o la carta rinnovati. L'Ufficio aggiorna la scheda individuale con i nuovi dati e provvede ad informare la questura entro i successivi 15 gg. dandone comunicazione al Questore
in caso di mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, a sei mesi dalla scadenza del permesso, l'ufficio provvederà alla cancellazione dell'interessato dall'anagrafe, previa comunicazione all'interessato

Se si effettua il cambio di residenza, deve essere aggiornata sulla patente e sulla carta di circolazione
• compilando l'apposito modulo
• se il trasferimento riguarda l'intero nucleo familiare, i moduli devono essere intestati singolarmente per ogni titolare di patente e/o carta di circolazione, anche se i moduli stessi possono essere consegnati insieme da chi richiede il cambio di residenza per l'intero nucleo

Cittadini comunitari

DESCRIZIONE

I cittadini dei paesi dell'Unione Europea hanno diritto d'ingresso in Italia dove possono soggiornare senza alcuna formalità per un periodo non superiore a tre mesi. E' sufficiente che abbiano un documento d'identità valido per l'espatrio.

Dall'11 aprile 2007, il cittadino che vuole soggiornare più di tre mesi, non deve più chiedere la carta di soggiorno, ma deve richiedere l'iscrizione all'anagrafe del comune dove intende stabilirsi. La domanda va presentata all'ufficio anagrafe

REQUISITI

Avere la dimora abituale a Imperia
Essere lavoratore oppure avere la disponibilità di risorse economiche sufficienti a non diventare un onere per lo Stato italiano e un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Cittadini provenienti da altri comuni:
- Documento di identità;
- Attestato di iscrizione anagrafica rilasciato dal Comune di provenienza (non obbligatorio)
- Codice fiscale
- patente di guida italiana e targhe dei mezzi intestati (se posseduti)
Cittadini provenienti dall'estero:
Passaporto o documento equipollente
Inoltre a seconda della loro condizione, devono presentare anche:
Lavoratori subordinati, uno dei seguenti documenti:
- ultima busta paga;
- ricevuta di versamento dei contributi INPS;
- comunicazione di assunzione al CIP - Centro per l'Impiego;
- ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro;
- comunicazione all'INAIL del rapporto di lavoro;
- contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL

-allegare la certificazione delle autorità dello Stato di provenienza che attestino l'appartenenza alla famiglia e lo stato civile(es. certificati di stato di famiglia , di nascita completo di paternità e maternità e/o di stato civile ecc.). debitamente tradotto e legalizzato dall'autorità italiana del paese di provenienza
Regime transitorio (fino al 31dicembre 2010) per neo comunitari (rumeni e bulgari):
L'accesso al mercato del lavoro da parte dei cittadini della Romania e della Bulgaria è subordinato al rilascio del nulla osta dello Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, il lavoratore dovrà produrre anche tale documento. Non è necessario il nulla osta della Prefettura per il lavoro stagionale e per il lavoro nei seguenti settori: agricolo e turistico alberghiero; domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico; dirigenziale e altamente qualificato.
Lavoratori autonomi, i seguenti documenti:
- certificato di iscrizione anagrafica alla Camera di Commercio;
- attestazione di attribuzione di partita IVA;
- o iscrizione all'albo professionale (in caso di libere professioni)
Studenti:
1.certificazione di iscrizione al corso presso un istituto riconosciuto e durata dello stesso;
2.polizza di assicurazione sanitaria della durata di un anno - o pari alla durata del corso se inferiore all'anno - che copra tutti i rischi oppure altro titolo idoneo (es. modelli E106, E120, E121, E33, E109, E37). La tessera sanitaria europea (TEAM) non sostituisce la polizza sanitaria;
3.documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche proprie. Questo requisito può essere dichiarato, l'autocertificazione deve comunque indicare la fonte di reddito dichiarato e ogni altro elemento utile a poter effettuare le verifiche (es. i dati del conto corrente postale e/o bancario).
Le risorse economiche richieste per l'anno 2010sono le seguenti:
Solo richiedente euro 5.349,89
per ogni familiare in più euro 2.674,95

N.B.: tutta la documentazione deve essere prodotta in originale e in copia: la copia verrà trattenuta dall'ufficio, mentre l'originale verrà restituito all'interessato.

CONTRIBUZIONE

L'iscrizione anagrafica è gratuita.

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

90 giorni

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs 30/2007
Circolari del Ministero dell'Interno: n. 19 del 6.4.2007, n. 39 del 18.7.2007, n. 45 dell'8.8.2007.
e successive variazioni
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