La denuncia può essere fatta dal padre, la madre o un loro procuratore speciale, il medico, l'ostetrica o persona presente al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata. La denuncia va eseguita entro 10 giorni dalla nascita se viene presentata al Comune oppure entro 3 giorni se viene presentata presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o casa di cura in cui è avvenuta la nascita: in questo caso sarà cura del Direttore Sanitario trasmetterla al Comune nei 10 giorni successivi.
è possibile denunciare la nascita con una dichiarazione sostitutiva nel caso in cui la puerpera non sia stata assistita da personale sanitario ed il dichiarante sia impossibilitato ad esibire l'attestazione di constatazione di avvenuto parto.

Dove

Con l'introduzione della Legge Bassanini, la sede della denuncia di nascita può essere, a scelta, il Comune dove è avvenuto il parto o il Comune di residenza dei genitori; nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra di loro, la denuncia va fatta presso il Comune di residenza della madre o presso la Direzione Sanitaria dell''ospedale o della Casa di cura dove è avvenuta la nascita.
Occorre presentare un documento di riconoscimento valido e l'attestazione di nascita. Con l'introduzione della Legge Bassanini non occorre più la presenza dei due testimoni.

Casi particolari

I genitori stranieri che non hanno la residenza legale in Italia devono effettuare comunque la denuncia di nascita, che non dà diritto all'iscrizione automatica del bambino nell'anagrafe della popolazione residente ma consente di chiedere il certificato e l'estratto di nascita.
Per i genitori non sposatiche intendano riconoscere il figlio è necessaria la presenza di entrambi i genitori. E' possibile anche il prericonoscimento del figlio naturale nascituro da parte della sola madre o da parte di entrambi i genitori, previa esibizione del certificato di gravidanza e previo appuntamento. Il prericonoscimento non può essere effettuato dal solo padre.
Se la denuncia di nascita viene resa dopo i 10 giorni, non si paga nessuna multa, ma l'atto così formato dovrà essere comunicato alla Procura della Repubblica del Comune ove è stata dichiarata la nascita.
Se il bambino è nato morto prima delle 28 settimane di gestazione viene considerato aborto e i genitori non devono fare alcuna denuncia allo stato civile. L'eventuale autorizzazione al seppellimento del feto dovrà essere richiesta alla USL competente in relazione al luogo del parto. Dopo le 28 settimane di gestazione il dichiarante, oltre all'attestazione di parto, dovrà esibire il certificato necroscopico (avviso di morte) rilasciato dall'Ospedale o, se la nascita avviene in una clinica privata o a domicilio, dal medico necroscopico della USL competente in relazione al luogo del parto. Si formerà il solo atto di nascita e l'ufficio di stato civile rilascerà il permesso di seppellimento.
Se il bambino nasce vivo e poi muore (anche prima delle 28 settimane di gestazione) sarà necessario formare sia l'atto di nascita che quello di morte con la procedura predetta (esibizione dell'attestazione di parto, avviso di morte e autorizzazione al seppellimento).
La pratica di riconoscimento successivo alla nascita viene svolta direttamente presso l'ufficio previo appuntamento, con la sola esibizione dei documenti di identità dei genitori naturali.


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