La cittadinanza è il rapporto che lega un soggetto ad uno stato determinando lo scaturirsi di diritti e di doveri derivanti da tale situazione.

La cittadinanza ai sensi della vigente normativa (legge n.92/91) si può conseguire:

per nascita in qualità di figlio legittimo o riconosciuto da padre o madre italiani (Jure sanguinis)
per adozione
su dichiarazione di parte
per matrimonio
per residenza ininterrotta nello stato.

La cittadinanza può anche essere riconosciuta:

a stranieri di ceppo italiano ai sensi della circolare del Ministero dell'nterno K28.1 dell'8/04/1991
Jure soli qualora si verifichino le seguenti condizioni: genitori ignoti, genitori entrambi apolidi o genitori entrambi stranieri che in base alle leggi vigenti nel proprio paese non possono trasmettere la cittadinanza al figlio perchè nato al di fuori dello stato di appartenenza degli stessi.

L'Ufficio di stato civile del Comune è preposto agli adempimenti di cui sopra con esclusione dell'istruttoria delle pratiche relative al conferimento della cittadinanza italiana per matrimonio o residenza ininterrotta nello Stato le cui formalità per l'inoltro dell'istanza sono di competenza della Prefettura competente per territorio. L'Ufficiale di stato civile del Comune di residenza si attiva solo quando il decreto Ministeriale o Presidenziale viene emesso ed è stato notificato all'interessato iscrivendo l'atto di giuramento negli appositi registri e trascrivendo di seguito il decreto di concessione.

Per quanto concerne la perdita della cittadinanza italiana gli unici casi contemplati derivano dalla dichiarazione di rinuncia da parte del cittadino da rendere presso il Consolato italiano ove l'interessato risiede all'estero o per automatismo a seguito di naturalizzazione da parte di uno dei Paesi sottoscrittori della Convenzione di Strasburgo: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Lussemburgo, Norvegia, Svezia.

Esiste infine l'opportunità di riacquisto della cittadinanza italiana da parte di chi l'aveva perduta (tranne alcuni casi particolari) a seguito di dichiarazione dell'interessato presso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o a seguito di automatismo, seppur guidato dalla volontà dell'interessato, trascorso un anno dall'iscrizione anagrafica in Italia.

Le possibilità sopra illustrate sono riferite a situazioni in ipotesi dopo il 16/08/1992, data di entrata in vigore dell'ultima legge sulla cittadinanza, mentre per le situazioni verificatesi antecedentemente la normativa di riferimento è da individuare in base ai singoli casi.


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