La Giunta Municipale dalla Città di Imperia con la deliberazione del 17 giugno 2010 n. 302 ha determinato i valori minimi relativi alle aree fabbricabili tassabili ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili. I valori determinati dall'Ente impositore hanno l'obiettivo di rendere certi i valori al di sopra dei quali all'Ufficio Competente è preclusa la possibilità di rettificare i valori dichiarati. I valori sono stati determinati in ossequio a quanto disposto dall'art.6 del vigente Regolamento Comunale sugli Immobili della Città di Imperia e hanno quale obiettivo quello di rendere più facilmente determinabile la base imponibile delle aree fabbricabili assoggettate ad ICI, deflazionando così anticipatamente il contenzioso relativo alla determinazione della base imponibile. In merito alla qualifica di area fabbricabile ICI si rammenta che è sufficiente che i terreni siano ricompresi in una zona di uno strumento urbanistico, anche generale, che preveda una possibilità di edificazione. Le zone agricole previste dal PRG (EE/ES/EI) si considerano fabbricabili a far data dall'approvazione dell'eventuale progetto. L'eventuale impossibilità di edificare nel concreto ha una diretta correlazione con il valore delle aree, ma non con la qualifica che resta, ai fini dell'imposizione locale, sempre di area fabbricabile e quindi tassabile al valore venale in comune commercio.

Considerato che i valori delle aree fabbricabili sono stati approvati successivamente alla scadenza della prima rata dell'ICI la deliberazione n.302 del 17 giugno 2010 ha chiarito che in fase di liquidazione del saldo dell'imposta i contribuenti verificheranno la congruità dei valori dichiarati e procederanno quindi alla determinazione dell'imposta tenendo conto dei valori determinati dall'Ente per il 2010, senza calcolare alcuna sanzione o interesse per ravvedimento operoso. In merito si ricorda che la variazione del valore delle aree fabbricabili deve essere necessariamente dichiarato con apposita denuncia ICI entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nel caso il contribuente dichiari un valore inferiore a quello determinato dall'Amministrazione Comunale con la succitata delibera l'Ufficio competente procederà ad una richiesta di informazioni al fine di verificare la corrispondenza di quanto dichiarato rispetto al valore venale dell'area fabbricabile. Nel caso il valore dichiarato non venga ritenuto congruo l'Ufficio procederà ad un accertamento in rettifica determinando il valore di mercato dell'area, indipendentemente dai valori fissati dall'Amministrazione Comunale.

COME DETERMINARE IL VALORE DELLA PROPRIA AREA FABBRICABILE

Per determinare il valore minimo da dichiarare ai fini ICI è necessario anzitutto verificare la zona di piano nel quale ricadono i terreni. Una volta individuata la zona di piano si deve fare riferimento alla relativa scheda – disponibile in allegato - . Quindi è necessario individuare la zona dove è ubicato l'immobile sulle mappe – disponibili in allegato - :

    *      zona I: litorale, centro e prima collina (a valle della linea gialla)
    *      zona II: periferia (tra la linea gialla e la linea rosa)
    *      zona III: periferia e frazioni (a monte della linea rosa)

A questo punto ho trovato il valore a mq del terreno. Devo quindi verificare se c'è la possibilità di applicare un indice di correzione tra quelli elencati nella scheda (attenzione gli indici non si possono cumulare) e quindi posso determinare il valore minimo a mq che mi serve per la liquidazione dell'ICI.

L'ufficio ICI è comunque a disposizione per tutte le informazioni del caso.
 

AllegatoDimensione
Schede zone PRG98.97 KB
Imperia ONEGLIA4.55 MB
IMPERIA OVEST3.34 MB
IMPERIA PORTO MAURIZIO2.65 MB
IMPERIA CENTRO 5 byte
DELIBERAZIONE G.M. N.302 DEL 17 GIUGNO 2010557.39 KB